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Requisiti linguistici per la naturalizzazione

Per quanto riguarda le domande di naturalizzazione/cittadinanza italiana per matrimonio presentate dopo il 1983, si sottolinea che l’art. 9.1 della legge 91/1992, successivamente modificato dal decreto legge 113/2018 e dalla legge di conversione 132/2018, che prevede che “la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livelli B1 del Quadro comune europeo per la conoscenza delle lingue” non limita l’ambito di conoscenza della lingua italiana al livello B1 né istituisce una certificazione ad hoc della lingua italiana a livello B1 ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana nelle forme previste dai citati articoli 5 e 9 della Legge 91/1992.

La certificazione di un certo livello di conoscenza linguistica non può essere collegata ad uno scopo determinato, che nel caso in questione sarebbe l’ottenimento della cittadinanza italiana.

Saranno pertanto accettati solo i certificati di conoscenza della lingua italiana che attestino esclusivamente i livelli previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Conoscenze delle Lingue.

Si ricorda che le uniche certificazioni accettate sono le seguenti:

• PLIDA della Società Dante Alighieri
• Attestato dell’Università degli Studi Roma Tre
• CILS dell’Università per Stranieri di Siena
• CELI dell’Università per Stranieri di Perugia
• Co.L dell’Università per Stranieri di Reggio Calabria

Per maggiori informazioni sulle istruzioni per la procedura di naturalizzazione, visita la pagina NATURALIZZAZIONE.