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CITTADINANZA – NUOVE ISTRUZIONI OPERATIVE

Modifiche alla normativa sulla cittadinanza italiana

Si informa che, con la conversione in legge del Decreto-Legge n. 36/2025 (Legge n. 74/2025), sono entrate in vigore modifiche significative alla Legge n. 91/1992 sulla cittadinanza italiana.

Le novità riguardano in particolare:

  1. il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis richiesto da soggetti maggiorenni;
  2. la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992.
  3. il riconoscimento della cittadinanza per figli minori nati all’estero di cittadini italiani.

PREMESSO CHE

In base alle modifiche sono considerati cittadini italiani dalla nascita:

  • coloro che hanno avuto la propria cittadinanza riconosciuta in base alle regole in vigore il 27 marzo 2025, grazie a una domanda con tutta la documentazione completa, presentata all’ufficio consolare o al Comune entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 ( 3-bis, a)
  • coloro che hanno avuto la propria cittadinanza riconosciuta in base alle stesse regole, a seguito di una domanda presentata nel giorno dell’appuntamento fissato e comunicato entro le 23:59 del 27 marzo 2025( 3-bis, a-bis)
  • coloro che hanno avuto la propria cittadinanza riconosciuta da un giudice, con domanda presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, seguendo le norme valide a quella data; ( 3-bis, b)
  • coloro che hanno un genitore o nonno/a che ha (o aveva al momento della sua morte) solo la cittadinanza italiana; ( 3-bis, c)
  • coloro che hanno un genitore o adottante regolarmente residente in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio( 3-bis, d)

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS RICHIESTO DA SOGGETTI MAGGIORENNI

I maggiorenni potranno chiedere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, a partire dal prossimo mese di ottobre, se:

  • un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; (Art. 3-bis, c)
  • un genitore o adottante sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio; (Art. 3-bis, d).

Maggiori dettagli sono disponibili cliccando nell’apposita sezione “Cittadinanza” del sito.


RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA DA PARTE DI CHI L’AVESSE PERSA A SEGUITO DI NATURALIZZAZIONE

Gli ex cittadini nati in Italia o che vi abbiano risieduto per almeno due anni consecutivi e che abbiano perso la cittadinanza entro il 15 agosto 1992 potranno riacquistarla. Le dichiarazioni potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

Per maggiori informazioni, si invita a consultare l’apposita sezione “Cittadinanza” del sito.


RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA PER FIGLI MINORI

Sulla base delle recenti modifiche normative i figli minori nati all’estero da cittadini italiani per nascita non sono automaticamente cittadini italiani. La cittadinanza potrà essere acquisita per beneficio di legge mediante una dichiarazione da parte dei genitori o del tutore legale, secondo i requisiti previsti dalla norma.

Si ricorda che la situazione anagrafica del genitore dev’essere completamente aggiornata (indirizzo/stato civile) PRIMA della richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda del figlio minore.

  • PER I FIGLI MINORI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA MINORENNI IN DATA 24/05/2025 (art. 4, comma 1 bis della Legge n. 91/1992):

i genitori potranno presentare la dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026 seguendo la procedura disponibile qui.

  • PER I FIGLI MINORI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA NATI DOPO IL 24/05/2025 (art. 1, comma 1-ter del Decreto Legge n. 36/2025):

i genitori potranno presentare la loro dichiarazione di volontà – corredata dalla documentazione completa e corretta – entro un anno dalla nascita (o dalla data in cui è stabilita la filiazione in caso di adozioni). Per la procedura completa clicca qui .

Si raccomanda di NON inviare a questo Consolato  atti di nascita/sentenze di adozione per posta ma di seguire attentamente le istruzioni sul sito istituzionale. Eventuali documenti ricevuti non potranno essere lavorati e verranno pertanto restituiti.

Le eccezioni a tale regime normativo sono previste nel caso di:

  • minori che abbiano un genitore o un nonno esclusivamente italiano al momento della loro nascita;
  • minori che abbiano un genitore doppio cittadino che abbia risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.

Per questi casi clicca qui