{"id":326,"date":"2023-01-17T16:17:54","date_gmt":"2023-01-17T15:17:54","guid":{"rendered":"https:\/\/consrecife.esteri.it\/?page_id=326"},"modified":"2024-05-22T06:34:38","modified_gmt":"2024-05-22T09:34:38","slug":"visto-per-lavoro-autonomo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/consrecife.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/visti\/tipologie-di-visto\/visto-per-lavoro-autonomo\/","title":{"rendered":"Visto per lavoro autonomo"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Gli ingressi per lavoro autonomo nell\u2019ambito delle quote sono ammessi solo ed esclusivamente a favore delle seguenti categorie, indicate nel decreto flussi vigente:<\/p>\n<p>a) <strong>imprenditori<\/strong> che svolgono attivit\u00e0 di interesse per l&#8217;economia italiana;<\/p>\n<p>b) <strong>liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate<\/strong>, oppure non regolamentate le cui associazioni di categoria siano comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione ed autorizzate ad emettere certificazione di qualit\u00e0 e qualificazione professionale del loro associato. Vedi sito MISE: <a href=\"https:\/\/www.mimit.gov.it\/index.php\/it\/component\/content\/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali\">https:\/\/www.mimit.gov.it\/index.php\/it\/component\/content\/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali<\/a> ;<\/p>\n<p>c) <strong>figure societarie di societ\u00e0 non cooperative<\/strong>, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d\u2019ingresso;<\/p>\n<p>d) <strong>artisti di chiara fama internazionale<\/strong> o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;<\/p>\n<p>e) <strong>cittadini stranieri per la costituzione di imprese \u201cstart-up innovative\u201d<\/strong> ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per questo tipo di visto, tutte le procedure si svolgono esclusivamente in Italia. Il Consolato pu\u00f2 rilasciare il visto solo al termine di queste procedure e solo dopo aver ricevuto la seguente documentazione:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi<\/strong>, <strong>rilasciata dalla competente Autorit\u00e0 amministrativa italiana<\/strong>, nel caso in cui sia richiesto il possesso di autorizzazioni o licenze, denunce di attivit\u00e0 o iscrizioni in appositi registri o albi. La data della dichiarazione non deve essere inferiore a tre mesi;<\/li>\n<li>Attestazione dei parametri di riferimento riguardante le risorse finanziarie occorrenti per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, anche per le attivit\u00e0 che non richiedono abilitazioni od autorizzazioni, <strong>rilasciata dalla<\/strong> CCIAA (<strong>Camera di commercio<\/strong>, industria, artigianato e agricoltura) competente per il luogo in cui si svolger\u00e0 l\u2019attivit\u00e0 autonoma o dai competenti ordini professionali. L\u2019attestazione dovr\u00e0 essere comunque d\u2019importo non inferiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell\u2019importo mensile dell\u2019assegno sociale (a partire da 20.000 Euro circa). Il reddito pu\u00f2 considerarsi prodotto lecitamente anche ove non sia generato nel Paese di residenza, ma da fonti estere; in tal caso esso dovr\u00e0 comunque essere attestato da idonea documentazione prodotta nel Paese di residenza. La data della dichiarazione non deve essere inferiore a tre mesi;<\/li>\n<li><strong>Nulla osta della Questura<\/strong> competente per il luogo in cui si svolger\u00e0 l\u2019attivit\u00e0 autonoma. La data del nulla osta non deve essere inferiore a tre mesi.<\/li>\n<li>Dimostrazione del possesso di idonea sistemazione alloggiativa;<\/li>\n<li>Dimostrazione di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo per l\u2019esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. (Il livello minimo di reddito per l\u2019esenzione alla partecipazione alle spese sanitarie \u00e8 attualmente pari a circa 8.500 euro);<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli ingressi per lavoro autonomo <strong>fuori quota<\/strong> sono ammessi a favore delle seguenti categorie (ai sensi dell\u2019art. 27, comma 1, lettere a, b, c, d, del Testo Unico):<\/p>\n<p>a) <strong>dirigenti o personale altamente specializzato<\/strong> di societ\u00e0 aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societ\u00e0 estere che abbiano la sede principale di attivit\u00e0 nel territorio di uno Stato membro dell&#8217;Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societ\u00e0 italiane o di societ\u00e0 di altro Stato membro dell\u2019Unione Europea;<\/p>\n<p>b) <strong>lettori universitari di scambio <\/strong>o di madre lingua;<\/p>\n<p>c) <strong>professori universitari<\/strong> destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;<\/p>\n<p>d) <strong>traduttori e interpreti<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La competenza nella valutazione di merito sul contenuto e sulla forma contrattuale spetta alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro). Verificata la sussistenza degli altri requisiti e condizioni previsti, il visto sar\u00e0 rilasciato solo in presenza di parere favorevole sul contratto da parte della DTL, che attesta espressamente che lo schema contrattuale non configura un rapporto di lavoro subordinato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per questo tipo di visto, tutte le procedure si svolgono esclusivamente in Italia. Il Consolato pu\u00f2 rilasciare il visto solo al termine di queste procedure e solo dopo aver ricevuto la seguente documentazione:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Certificazione della Direzione Territoriale del Lavoro<\/strong> del luogo di prevista esecuzione del contratto, che attesta che lo schema del contratto d\u2019opera professionale non configura un rapporto di lavoro subordinato;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Copia del contratto d\u2019opera;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Nulla osta della Questura competente<\/strong> per il luogo in cui si svolger\u00e0 l\u2019attivit\u00e0 autonoma. La data del nulla osta non deve essere inferiore a tre mesi;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Dimostrazione del possesso di idonea sistemazione alloggiativa;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>Dimostrazione di un reddito annuo<\/strong>, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo per l\u2019esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. (Il livello minimo di reddito per l\u2019esenzione alla partecipazione alle spese sanitarie \u00e8 attualmente pari a circa 8.500 euro);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">prenotazione del volo, ricordando che al momento dell&#8217;acquisto del biglietto sar\u00e0 necessario mantenere gli stessi scali aeroportuali indicati nella prenotazione del volo;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Assicurazione di viaggio<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Prenotazione del volo, ricordando che al momento dell&#8217;acquisto del biglietto sar\u00e0 necessario mantenere gli stessi scali aeroportuali indicati nella prenotazione del volo.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/consrecife.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/Modulo-Visto-D.pdf\">Modulo D<\/a> compilato<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><a href=\"https:\/\/consrecife.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/05\/FORMULARIO-RESUMIDO.doc\">Modulo riassuntivo<\/a> compilato su PC<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Pagamento dei diritti consolari dell&#8217;importo specifico per il tipo di visto. Il tariffario dei visti, a causa delle variazioni dei tassi di cambio, \u00e8 aggiornato trimestralmente e pubblicato nella pagina &#8220;<a href=\"https:\/\/consrecife.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/altri-servizi\/tariffe-consolari\/\">Valori Percezioni Consolari<\/a>&#8221; (Art. 29);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Tutta la documentazione\u00a0elencata qui sopra e nella sezione &#8220;INFORMAZIONI GENERALI PER TUTTI I TIPI DI VISTO\/1. <a href=\"https:\/\/consrecife.esteri.it\/consolato_recife\/it\/i_servizi\/per_chi_si_reca_in_italia\/tipologie-di-visto.html#documenti\"><strong>Documentazione<\/strong><\/a>&#8221;\u00a0dovr\u00e0 essere necessariamente presentata debitamente STAMPATA (NON sar\u00e0 accettata se presentata sul cellulare o inviata per email).<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Gli ingressi per lavoro autonomo nell\u2019ambito delle quote sono ammessi solo ed esclusivamente a favore delle seguenti categorie, indicate nel decreto flussi vigente: a) imprenditori che svolgono attivit\u00e0 di interesse per l&#8217;economia italiana; b) liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate le cui associazioni di categoria siano comprese negli elenchi curati dalla Pubblica [&hellip;]","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"parent":260,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-326","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/consrecife.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/326","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/consrecife.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/consrecife.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consrecife.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consrecife.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=326"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/consrecife.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/326\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3436,"href":"https:\/\/consrecife.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/326\/revisions\/3436"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/consrecife.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/260"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/consrecife.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=326"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}