In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 e dall’articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.
Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.
Nel PRIMO CASO (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) i seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:
- uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
- entrambi i genitori (incluso il genitore straniero), o il tutore, presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di un anno dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.
Il SECONDO CASO (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:
- persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
- figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992. In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data;
- la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.
Occorrerà allegare anche documento d’identità del richiedente e del figlio/a (carta d’identità o passaporto emessi da meno di 10 anni. Non sono accetati patenti di guida ne documenti di classi lavorative), prova di residenza nella circoscrizione consolare (veda la lista delle prove di residenza accetate da questa sede QUI), oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente (veda la lista di documenti al fine di questa pagina).
Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
In base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro, per ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza ex [art. 4 Legge 91 del 1992 ou [art. 1, comma 1-ter DL 36 del 2025] em nome de [nome e sobrenome do menor requerente]
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.
LISTA DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE:
- Prova del pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro, per ciascun minorenne;
- Estratto dell’atto di nascita integrale/Verbo ad Verbum (“Certidão de Nascimento em Inteiro Teor”),emesso dal competente Ufficio di Stato Civile (“Cartório“), originale e recente (rilasciato da meno di sei mesi), con Apostille e traduzione fatta dall’idioma originale direttamente all’italiano da traduttore giurato, anch’essa con Apostille;
- Modulo Dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilato dal genitore di cittadinanza italiana e firmato da entrambi i genitori del minori;
- Originale e Fotocopia semplice del documento d’identità del genitore cittadino italiano, in corso di validità: carta d’identità o passaporto, rilasciato da meno di 10 anni. Non saranno accettate patenti di guida ne documenti di categorie lavorative;
- Originale e Fotocopia semplice del documento d’identità in corso di validità dell’altro genitore (cittadino italiano o straniero): carta d’identità o passaporto (italiano o straniero), rilasciato da meno di 10 anni. Non saranno accettate patenti di guida ne documenti di categorie lavorative;
- Idonea prova d’indirizzo intestata al genitore con il quale il minore risiede, emessa da non più di 3 mesi, nella quale risulti l’indirizzo completo. Veda la lista delle prove di residenza accettate QUI.
- Estratto di trascrizione dell’atto di nascita del genitore italiano, con annotazioni relative al mantenimento della cittadinanza italiana, alla data di riconoscimento, all’autorità che ha effettuato il riconoscimento e allo stato civile aggiornato, rilasciato dal Comune competente.
Gli appuntamenti per la presentazione delle dichiarazioni di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio) possono essere richiesti tramite il portale Prenot@mi.
Il servizio è denominato “PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ PER ACQUISTO CITTADINANZA” e si trova tra i servizi del settore “Anagrafe e Stato Civile” > Stato civile.
Le dichiarazioni di volontà non possono essere presentate dai genitori presso i consolati onorari, né da procuratori.