La cittadinanza iure sanguinis pùo essere riconosciuta, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, all’interessato che:
– Ha presentato all’ufficio consolare o al sindaco competenti domanda, corredata della necessaria documentazione, non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025;
– Presenti all’ufficio consolare o al sindaco competenti domanda, corredata della necessaria documentazione, nel giorno indicato da appuntamento comunicato all’interessato dall’ufficio competente entro le 23:59, ora di Roma, della medesima data del 27 marzo 2025;
– Ha presentato domanda giudiziale non oltre le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025.
Oltre ai casi sopra citati, in base alla nuova legge n.91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita) chi:
– Ha un ascendente di primo o di secondo grado che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
– Ha un genitore o adottante che sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
ATTENZIONE: Anche la trascrizione degli atti di nascita di figli minori seguirà il disposto della legge n. 74 del 2025 (vedasi al riguardo la pagina Stato civile di questo sito – qui)
Per la necessaria documentazione da presentare, gli interessati dovranno fornire quanto previsto dalla Circolare K.28.1 dell’8 aprile 1991 del Ministero dell’Interno, ovverosia:
- Estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- Atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana. Gli atti formati all’estero e le rispettive traduzioni devono essere accompagnate dell’apostile dell’Aia;
- Atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di apostile e traduzione ufficiale italiana con apostile, se formato all’estero;
- Atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona revindicante il possesso della cittadinanza italiana. Gli atti formati all’estero e le rispettive traduzioni devono essere accompagnate dell’apostile dell’Aia;;
- Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione con apostile, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana con apostile, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- Certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- Certificato di residenza (Veda lista delle prove di residenza accetate da questa sede QUI).
Per l’applicazione della nuova normativa, si dovranno inoltre produrre:
- Per dimostrare l’esclusivo possesso della cittadinanza italiana (a titolo esemplificativo):
- Certificati negativi di cittadinanza;
- Attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera;
- Certificati di non iscrizione alle liste elettorali;
- Per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi;
- Certificato storico di cittadinanza.