Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Uno dei genitori è cittadino per nascita e il figlio minore è nato DOPO il 24/05/2025

I seguenti presupposti devono essere posseduti congiuntamente:

• Uno dei genitori è cittadino per nascita. Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).

• Entrambi i genitori (incluso il genitore straniero), o il tutore, presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio). In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di tre anni decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di tre anni sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.

La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile. Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore.

Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.

Nel caso di stabilimento della residenza legale del minore in Italia, la dichiarazione può essere presentata anche successivamente al termine di tre anni dalla nascita, ma la residenza deve perdurare per almeno due anni continuativi dopo la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza presentata dai genitori.

Le dichiarazioni dovranno essere rese presenzialmente presso l’Ufficio consolare davanti a dipendenti delegati alle funzioni di Stato Civile.

Occorrerà allegare anche documento d’identità del richiedente e del figlio/a (carta d’identità o passaporto emessi da meno di 10 anni. Non sono accetati patenti di guida ne documenti professionali), prova di residenza nella circoscrizione consolare (vedasi la lista delle prove di residenza accetate da questa sede QUI), oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente (veda la lista di documenti al fine di questa pagina).

La dichiarazione di volontà in questo caso è GRATUITA.

Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.

LISTA DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE:

• Estratto dell’atto di nascita integrale/Verbo ad Verbum (“Certidão de Nascimento em Inteiro Teor”),emesso dal competente Ufficio di Stato Civile (“Cartório“), originale e recente (rilasciato da meno di sei mesi), con Apostille e con traduzione eseguita da traduttore giurato dall’idioma originale direttamente all’italiano, anch’essa munita di Apostille.

Modulo Dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilato dal genitore di cittadinanza italiana e firmato da entrambi i genitori del minori;

• Originale e Fotocopia semplice del documento d’identità del genitore cittadino italiano, in corso di validità: carta d’identità o passaporto, rilasciato da meno di 10 anni. Non saranno accettate patenti di guida ne documenti di categorie lavorative;

• Originale e Fotocopia semplice del documento d’identità in corso di validità dell’altro genitore (cittadino italiano o straniero): carta d’identità o passaporto (italiano o straniero), rilasciato da meno di 10 anni. Non saranno accettate patenti di guida ne documenti di categorie lavorative;

• Idonea prova d’indirizzo intestata al genitore con il quale il minore risiede, emessa da non più di 3 mesi, nella quale risulti l’indirizzo completo. Veda la lista delle prove di residenza accettate QUI.

• Trascrizione dell’atto di nascita del genitore italiano, con annotazioni relative al mantenimento della cittadinanza italiana, alla data di riconoscimento, all’autorità che ha effettuato il riconoscimento e allo stato civile aggiornato, rilasciato dal Comune competente.

Gli appuntamenti per la presentazione delle dichiarazioni di volontà possono essere richiesti tramite il portale Prenot@mi.

Il servizio è denominato “PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ PER ACQUISTO CITTADINANZA” e si trova tra i servizi del settore “Anagrafe e Stato Civile” > Stato civile.

Le dichiarazioni di volontà non possono essere presentate dai genitori presso i consolati onorari, né da procuratori.

NON È RICHIESTA LA PRESENZA DEI FIGLI MINORI nel giorno in cui i genitori sottoscrivono la dichiarazione di volontà per l’acquisto della cittadinanza italiana in favore del minore.