Nel giorno dell’appuntamento ogni richiedente dovrà presentare la propria documentazione necessaria al rilascio del passaporto. É molto importante che la documentazione sia stata preparata con anticipo, e che siano state seguite le istruzioni pubblicate nelle sezioni:
- richiedenti maggiorenni senza figli minori
- richiedenti maggiorenni con figli minori
- richiedenti minorenni
- religiosi missionari.
VALIDITÀ DEL PASSAPORTO
Il passaporto viene rilasciato con una validità massima di 10 (dieci) anni e non può essere rinnovato dopo tale periodo. Trascorsi dieci anni, il libretto del passaporto deve, pertanto, essere cambiato e la foto deve essere aggiornata. La validità del passaporto è invece di 05 (cinque) anni per i minori di anni 18 e di 03 (tre) anni per i minori di anni 03.
CONSEGNA DEL PASSAPORTO
Il passaporto può essere consegnato al titolare, a partire dalla data indicata sulla ricevuta in suo possesso fornita dal Consolato (o Uffici Dipendenti), durante l’orario di apertura al pubblico. I tempi di consegna possono variare sensibilmente a seconda della quantità delle domande ricevute in quel determinato periodo. Il titolare può autorizzare un’altra persona a ritirarlo, specificando sul retro della ricevuta nome e numero della carta d’identità di chi lo ritirerà. Questi dovrà presentare al momento del ritiro la ricevuta, la carta d’identità in originale ed una fotocopia.
ATTENZIONE:
Si informa l’utenza che, negli ultimi 20 giorni dell’ultimo mese del trimestre (marzo, giugno, settembre, dicembre), non potranno essere effettuati i pagamenti delle tariffe consolari relative alle pratiche presentate presso gli uffici onorari di Salvador e Fortaleza. Tali pagamenti dovranno essere effettuati, ed i comprovanti inoltrati all’indirizzo mail passaporti.recife@esteri.it, unicamente a partire all’inizio del trimestre successivo, a causa della variazione del tasso di cambio trimestrale e dei relativi valori dei servizi consolari. Si segnala inoltre la necessità di indicare sempre il CPF di chi ha effettuato il pagamento al fine di semplificare il riscontro contabile dello stesso.
>>>> IMPORTANTE <<<<
Ai sensi dell’art. 25 della Legge (sui passaporti) n. 1185 del 21 novembre 1967 e dell’art. 26 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968, chiunque, nel richiedere il passaporto individuale renda affermazioni non veritiere mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti in conformità al Codice Penale e alle Leggi speciali in materia.