I minori verranno registrati “per nascita” e non “per beneficio di legge” nei seguenti casi:
- figlio o nipote di cittadino/i esclusivamente italiano/i al momento della nascita del minore o del decesso del genitore o nonno (art. 3-bis, comma 1 lettera c). Il richiedente esclusivamente italiano dovrà produrre documentazione atta a dimostrare il non possesso di altre cittadinanze.
- figlio di cittadino/i italiano/i che ha vissuto in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio (art. 3-bis, comma 1 lettera d);
Nel caso in cui il minore abbia un nonno esclusivamente italiano, occorrerà verificare che non vi siano cause interruttive della linea di trasmissione della cittadinanza. Ad esempio, laddove vi sia un nonno esclusivamente italiano ma il genitore abbia rinunciato o perso la cittadinanza italiana prima della nascita del figlio o durante la minore età dello stesso, la linea di trasmissione della cittadinanza italiana è da considerarsi interrotta.
È onere del richiedente dimostrare che gli ascendenti in questione non possiedano altre cittadinanze al di fuori di quella italiana al momento della nascita del minore.
La documentazione da presentare è la seguente:
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- Certificato negativo di naturalizzazione dell’ascendente di primo o secondo grado che dà titolo alla trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1 lettere c) e d) della L. 91/1992) apostillato e tradotto da un traduttore giurato (traduzione anche apostillata);
- Certificato di cittadinanza dell’ascendente di secondo grado che dà titolo alla trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1 lettere c) e d) della L. 91/1992);
- Copia del RNE (Registro Nazionale degli Stranieri) dell’ascendente di primo o secondo grado che dà titolo alla trasmissione della cittadinanza italiana (art. 3-bis, comma 1 lettere c) e d) della L. 91/1992);
- Atto di nascita originale del minore nella versione “inteiro teor” rilasciato dal “Cartório” nei dodici mesi precedenti, apostillato e tradotto in italiano da un traduttore giurato (anche la traduzione deve essere apostillata), insieme ad apposita istanza di trascrizione e copia di un documento di identità di entrambi i genitori (RG, carta d’identità italiana o passaporto valido);
5.1) Se il minore è nato da genitori non legalmente coniugati o comunque nato prima del matrimonio, qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura “foram declarantes os pais” (sono dichiaranti entrambi i genitori), sarà necessario presentare un atto notarile brasiliano (“declaração pública de reconhecimento de maternidade/paternidade”) sottoscritto dalla parte che non risulta dichiarante nell’atto di nascita. Qualora il minorenne abbia già compiuto i 14 anni sarà inoltre necessaria la sua presenza (v. modello dichiarazione in caso di figlio minore di 14 anni e modello di dichiarazione in caso di figlio maggiore dei 14 anni). Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere effettuata presso un “Cartório”, deve essere munita di Apostille e tradotta in italiano da un traduttore giurato brasiliano (traduzione anch’essa apostillata). Se l’atto di nascita riporta invece la dicitura “foram declarantes os pais” non sarà necessario presentare la dichiarazione di filiazione.
La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente per posta con A/R all’indirizzo A/C Ufficio Stato Civile, Consolato Generale d’Italia a Recife, Rua Padre Carapuceiro 706, 13esimo piano, 51020-280, Boa Viagem, Recife (PE) assieme alla debitamente compilato e firmato dal coniuge cittadino italiano, accompagnato da copia semplice di un documento d’identità valido (a scelta tra passaporto italiano o brasiliano, carta d’identità, RG, CIN o CNH) e da prova di residenza recente a nome del coniuge cittadino italiano. CLICCA QUI per verificare quali sono le prove di residenza accettate.
n.b. Si ricorda che la paternità/maternità socio-affettiva non è attualmente riconosciuta dalla legge italiana.
n.b 1. I cittadini italiani che hanno acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione, residenza e discendenza in base alla legge 379/2000 (Trentini), non trasmettono la cittadinanza italiana ai propri figli in base ai nuovi criteri.