In base alla legge n. 91 del 1992, come modificata dalla legge n. 74 del 2025, la trasmissione della cittadinanza italiana a figli minorenni nati all’estero è possibile solo nei casi di seguito indicati.
Per facilitare la consultazione, selezioni la situazione che meglio corrisponde al Suo caso per accedere alla pagina dedicata e all’elenco completo della documentazione richiesta:
➤ Il minore ha un ascendente di primo o secondo grado che possiede (o possedeva al momento del decesso) esclusivamente la cittadinanza italiana
(vai alla pagina dedicata)
➤ Il minore ha un genitore o adottante che abbia risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione
(vai alla pagina dedicata)
➤ Il minore non possiede altra cittadinanza
(vai alla pagina dedicata)
➤ Nessuna delle condizioni sopra indicate si applica al minore
(vai alla pagina dedicata – Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge)
AVVISO IMPORTANTE
Si ricorda che la paternità/maternità socio-affettiva NON è attualmente riconosciuta in Italia: i documenti e i certificati che attestano tale status non vengono trasmessi e il cognome del minore non può includere quello del genitore socio-affettivo.
PER CASI PARTICOLARI NON PREVISTI
Per situazioni non contemplate nelle presenti istruzioni, si prega di contattare direttamente il Settore di Stato Civile all’indirizzo:
statocivile.recife@esteri.it