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Cambiamento del nome, del cognome o del genere

CAMBIAMENTI DEL NOME O DEL COGNOME – AMMINISTRATIVO

In base agli artt. 84 e seguenti del D.P.R. 396 del 3.11.2000, per modificare il proprio nome o cognome la persona interessata deve produrre una domanda scritta (Modulo di richiesta cambiamento nome o cognome) e consegnarla all’Ufficio di Stato Civile di questo Consolato per l’inoltro alla Prefettura del luogo di ultima residenza.

Occorre prenotare un appuntamento inviando una e-mail a statocivile.recife@esteri.it

Sarà necessario pagare un bollo di 16 euro, da apporre in alto a destra che si può acquistare direttamente in Italia oppure in Consolato (pagando l’equivalente in Reais; il valore può essere verificato nella Tabella dei Diritti Consolari).

I casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale sono esenti da ogni tassa. È bene notare che non si può richiedere l’attribuzione di cognomi di importanza storica, o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente.

Si ricorda inoltre che i provvedimenti di cambiamento di nome e/o cognome rivestono carattere eccezionale e possono essere ammessi esclusivamente in presenza di situazioni rilevanti, supportate da idonea documentazione e da solide e significative motivazioni.

Nel caso specifico di cambiamento di cognome in funzione di matrimonio celebrato in Brasile (dove la sposa ha scelto di adottare/aggiungere anche il cognome del marito) è necessario attendere che il Comune confermi a questo Consolato sia l’avvenuta trascrizione dell’atto di matrimonio che il cognome attribuito alla sposa.

Nella domanda si deve: 

  1. Indicare la modificazione che si vuole apportare al nome e/o cognome;
  2. Spiegare le ragioni alla base della richiesta di modifica;
  3. Indicare il proprio indirizzo di residenza in Brasile allegando idonea prova di residenza a nome del richiedente, emessa da non più di 3 mesi. Veda le prove di residenza accettati QUI;
  4. Allegare copia del proprio passaporto o carta di identità (non verranno accettati CNH ne documenti di categorie lavorative).

Al temine della procedura il Prefetto emetterà il Decreto di autorizzazione all’affissione, che andrà pubblicato all’albo consolare per 30 giorni consecutivi, trascorsi i quali – se non sono state notificate opposizioni – il Consolato invia al Prefetto una Nota attestante l’eseguita affissione e la sua durata.

Qualora l’interessato riceva direttamente dal Prefetto  (e NON tramite il Consolato) il Decreto di autorizzazione all’affissione, lo stesso dovrà portare detto documento all’Ufficio di Stato Civile di questo Consolato per la successiva procedura di affissione (previo appuntamento via email con l’Ufficio stesso). Qualora il Decreto suddetto arrivi invece in Consolato, sarà cura di questo Ufficio contattare l’interessato per avviare la procedura di affissione.

Il Decreto finale che autorizza il cambiamento del nome e/o del cognome, deve essere annotato, su richiesta degli interessati, dal Comune competente nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome.

CAMBIO NOME/COGNOME/GENERE PER SENTENZA GIUDIZIALE IN BRASILE

Qualora la modifica del nome e/o del cognome – ed eventualmente del genere – sia avvenuta per sentenza giudiziale brasiliana, è necessario inviare per posta registrata a questo Settore di Stato Civile all’indirizzo Rua Padre Carapuceiro 706, 13esimo piano, Boa Viagem, Recife. CEP: 51.020-280, per la trasmissione di rito al Comune italiano di appartenenza, la seguente documentazione:

  1. Copia del processo con Apostille (le fotocopie devono contenere, in ogni pagina, la dicitura “cópia extraída do Tribunal de Justiça de ….” o il timbro apposto dallo stesso Tribunale che attesti che sono copie autentiche) di cui dovranno essere presentate le parti principali, quali:
      • Istanza dei richiedenti (Petição Inicial)
      • Svolgimento del Processo (Ata de Instrução e Julgamento)
      • Sentenza (Sentença)
      • Passaggio in giudicato (generalmente si tratta di un timbro apposto nelle ultime pagine della sentenza).

NOTA BENE: Basterà una sola Apostille per l’intero processo purché alla voce “Tipo di Documento” siano ben specificate le quattro parti principali (Petição Inicial, Ata de Instrução e JulgamentoSentençaTransitado em julgado) sopra menzionate.

  1. Certificato riassuntivo del processo “Objeto e Pé“, con Apostille.
  2. La traduzione in lingua italianadella documentazione di cui al punto 1 e 2, a cura di un traduttore giurato, con Apostille.
  3. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietàsottoscritta dall’interessato.
  4. Modulo Dichiarazione sostitutiva di certificazionedebitamente compilato e firmato dall’interessato;
  5. Fotocopia semplice del documento d’identità del cittadino italiano in corso di validità: passaporto italiano, carta d’identità italiana o, in alternativa, un documento d’identità straniero con foto recente (non può essere accettata la patente di guida ne documenti di categorie lavorative);
  6. Idonea prova d’indirizzo intestata al cittadino italiano emessa da non più di 3 mesi. Veda le prove di residenza accettati QUI.

N.B.: la variazione di nome/cognome avvenuta in brasile per via amministrativa (direttamente nel “Cartório”) non trova riscontro nell’ordinamento di stato civile italiano. In questo caso sarà necessario richiedere tale variazione alla Prefettura (si prega seguire le istruzioni per CAMBIAMENTI DEL NOME O DEL COGNOME – AMMINISTRATIVO).

RIPRISTINO DI COGNOME

Qualora al cittadino italiano e/o al figlio minore sia stato attribuito, al momento della trascrizione dell’atto di nascita, un cognome diverso da quello risultante sull’atto di nascita brasiliano, in applicazione dell’art. 98 del DPR 396/2000, questo potrà richiedere al Comune italiano che ha originariamente trascritto la nascita di effettuarne la correzione (“ripristino”).

La persona interessata deve presentare una domanda scritta (Modulo di richiesta di ripristino di cognome) ed inviarla al Comune di riferimento.

Non è necessario l’intervento del Consolato per la redazione e l’inoltro dell’istanza che è esente da versamento di tassa.

Qualora la richiesta sia fatta per il “ripristino” del cognome dei figli minorenni, sarà necessario compilare e sottoscrivere il Modulo di Richiesta CAMBIAMENTO/RIPRISTINO di COGNOME di MINORE.

Nella domanda si dovrà:

  • Indicare la modifica che si vuole apportare al cognome;

Indicare il proprio indirizzo di residenza in Brasile allegando idonea prova di residenza a nome del richiedente, emessa da non più di 3 mesi. Veda le prove di residenza accettati QUI);

  • Allegare copia del proprio passaporto o carta di identità (non verranno accettati CNH ne documenti di categorie lavorative);
  • Allegare copia (senza traduzione) dell’atto di nascita brasiliano

ATTENZIONE: Questo Consolato non accetta fotocopie dei documenti originali. Nel caso il “cartório” emetta un sigillo di “copia autentica” per il documento originale che verrà consegnato a questa sede (Es. traduzione con firma digitale), lo stesso perde la validità. I documenti con apostille che originalmente erano documenti elettronici devono rispettare i requisiti dell’art. 14 § 1º de Provvedimento n. 62 del CNJ del 14/11/2017, che stabilisce:

 “Art. 14. O documento eletrônico apresentado à autoridade apostilante ou por ela expedido poderá ser apostilado independentemente de impressão em papel, desde que esteja emitido em formato compatível para upload no sistema do CNJ e assinado mediante certificado digital, segundo a lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP), observada a arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (e-Ping).

  • 1° Finalizado o apostilamento do documento eletrônico, a autoridade apostilante deverá imprimir uma cópia, certificando que se trata de impressão do original eletrônico e acostá-la à apostila para entrega ao solicitante.”

Perciò, anche se viene stampata una copia del documento digitale, lo stesso NON deve avere il sigillo di copia autentica.