RINNOVO DELLE PATENTI DI GUIDA ITALIANE
Per il rinnovo delle patenti di guida italiane, la Circolare n. 107 del 14 ottobre 1997 del Ministero dei Trasporti prevede che, per i cittadini residenti all’estero, regolarmente iscritti all’A.I.R.E. o dimoranti all’estero da almeno 06 mesi, la procedura di conferma di validità della patente, anziché in Italia, venga effettuata interamente all’estero ad opera delle Autorità diplomatico-consolari.
L’interessato deve presentarsi in Consolato con la seguente documentazione:
- Residenza (iscrizione A.I.R.E.) o dimora (comprovata) per un periodo di almeno sei mesi.
- Accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici di riferimento della rappresentanza diplomatico/consolare (Certificato Medico Consolare in portoghese o italiano fornito dai medici di riferimento).
- Pagamento dell’imposta di bollo in Reais, pari a Euro 16,00 (Art. NAA del Tariffario diritti consolari in valuta locale) e della tassa di rinnovo pari a Euro 41,00 (Art. 66D del Tariffario diritti consolari in valuta locale).
- La patente scaduta da non oltre 5 (cinque) anni e non revocata a seguito di conversione alla corrispondente patente di guida locale, nonché perfettamente leggibile.
- Una fotografia (3 x 4).
- Compilazione modulo della domanda/(versione in portoghese). Si attira l’attenzione di tutti gli interessati sul fatto che il rinnovo attraverso l’Autorità consolare non è applicabile nei confronti dei soggetti affetti da diabete, dei mutilati e minorati fisici, di coloro che abbiano superato i 65 anni età ed abbiano titolo a guidare autocarri, ai sensi dell’articolo 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada, Decreto Legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. Il rinnovo della patente di guida effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare è valido per circolare sia in Italia che all’estero. Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il rinnovo della patente di guida dovrà tuttavia essere confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Fasi per il rilascio del rinnovo della Patente di Guida italiana
- Il connazionale provvede prima a farsi visitare da un oftalmologo di sua fiducia per ottenere l’attestato completo oftalmologico, nonché provvede all’esame del sangue per evidenziare che non sia portatore di diabete (glucosi),
- Il connazionale, in occasione dell’appuntamento previamente preso con il medico di riferimento, di cui sopra, presenta la suddetta certificazione ed il medico di riferimento, in base a tali attestazioni ed i controlli previsti dall’apposito Certificato Medico Consolare, lo compila e lo firma (firma autenticata in cartorio), consegnandolo all’interessato;
- L’interessato presenta a questo Consolato (anche via inoltro da parte degli Uffici Dipendenti) la documentazione prevista per il rinnovo della patente.