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Autoveicoli e Patenti di guida

RINNOVO DELLE PATENTI DI GUIDA ITALIANE 

Per il rinnovo delle patenti di guida italiane, la Circolare n. 107 del 14 ottobre 1997 del Ministero dei Trasporti prevede che, per i cittadini residenti all’estero, regolarmente iscritti all’A.I.R.E. o dimoranti all’estero da almeno 06 mesi, la procedura di conferma di validità della patente, anziché in Italia, venga effettuata interamente all’estero ad opera delle Autorità diplomatico-consolari.

L’interessato deve presentarsi in Consolato con la seguente documentazione:

  1. Residenza (iscrizione A.I.R.E.) o dimora (comprovata) per un periodo di almeno sei mesi.
  2. Accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici di riferimento della rappresentanza diplomatico/consolare (Certificato Medico Consolare in portoghese o italiano fornito dai medici di riferimento).
  3. Pagamento dell’imposta di bollo in Reais, pari a Euro 16,00 (Art. NAA del Tariffario diritti consolari in valuta locale) e della tassa di rinnovo pari a Euro 41,00 (Art. 66D del Tariffario diritti consolari in valuta locale).
  4. La patente scaduta da non oltre 5 (cinque) anni e non revocata a seguito di conversione alla corrispondente patente di guida locale, nonché perfettamente leggibile.
  5. Una fotografia (3 x 4).
  6. Compilazione modulo della domanda/(versione in portoghese). Si attira l’attenzione di tutti gli interessati sul fatto che il rinnovo attraverso l’Autorità consolare non è applicabile nei confronti dei soggetti affetti da diabete, dei mutilati e minorati fisici, di coloro che abbiano superato i 65 anni età ed abbiano titolo a guidare autocarri, ai sensi dell’articolo 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada, Decreto Legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. Il rinnovo della patente di guida effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare è valido per circolare sia in Italia che all’estero.  Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il rinnovo della patente di guida dovrà tuttavia essere confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

 

Fasi per il rilascio del rinnovo della Patente di Guida italiana

  1. Il connazionale provvede prima a farsi visitare da un oftalmologo di sua fiducia per ottenere l’attestato completo oftalmologico, nonché provvede all’esame del sangue per evidenziare che non sia portatore di diabete (glucosi),
  2. Il connazionale, in occasione dell’appuntamento previamente preso con il medico di riferimento, di cui sopra, presenta la suddetta certificazione ed il medico di riferimento, in base a tali attestazioni ed i controlli previsti dall’apposito Certificato Medico Consolare, lo compila e lo firma (firma autenticata in cartorio), consegnandolo all’interessato;
  3. L’interessato presenta a questo Consolato (anche via inoltro da parte degli Uffici Dipendenti) la documentazione prevista per il rinnovo della patente.