Innanzitutto, si precisa che una sentenza di adozione pronunciata all’estero non è automaticamente considerata valida in Italia. Le annotazioni delle sentenze di adozione sui relativi certificati di nascita NON sono valide ai fini del riconoscimento in Italia.
La documentazione per la trascrizione di un’adozione in Italia deve essere inviata al Consolato d’Italia a Recife tramite raccomandata o SEDEX all’indirizzo:
Rua Padre Carapuceiro 706, 13º andar, Boa Viagem, Recife – CEP: 51.020-280.
Le richieste inviate via e-mail non sono accettate.
QUANDO LA PERSONA ADOTTATA È MAGGIORENNE ALLA DATA DELLA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI ADOZIONE BRASILIANA (procedimento avviato durante la minore età)
I documenti da presentare al Consolato sono i seguenti:
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Modulo di richiesta debitamente compilato e firmato dalla persona adottata maggiorenne;
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Adozione, debitamente compilata e firmata dalla persona adottata maggiorenne;
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Copia del procedimento di adozione, con Apostille, delle cui parti principali devono essere presentate le seguenti (le fotocopie devono contenere, su ogni pagina, la dicitura “copia estratta dal Tribunale di Giustizia di…” oppure il timbro del medesimo Tribunale che certifichi l’autenticità), ossia:
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Petizione iniziale
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Verbale dell’istruttoria e del giudizio
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Sentenza
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Passaggio in giudicato (solitamente è un timbro apposto sulle ultime pagine della sentenza)
Attenzione: un’unica Apostille sarà sufficiente per l’intero procedimento, a condizione che le quattro parti principali sopra menzionate siano chiaramente indicate nel campo “Tipo di Documento”.
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Certificato di Oggetto e Stato attuale del procedimento, con Apostille;
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Traduzione giurata in italiano della documentazione indicata ai punti 3 e 4, eseguita da traduttore giurato, con Apostille;
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Certificato di nascita in versione integrale, rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile competente, originale e recente (emesso da meno di sei mesi), con Apostille e traduzione giurata in italiano, anch’essa con Apostille;
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Fotocopia semplice del documento d’identità del cittadino italiano in corso di validità (passaporto italiano, carta d’identità italiana oppure, in alternativa, documento d’identità o passaporto straniero con foto recente);
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Fotocopia semplice del documento d’identità dell’altro genitore adottivo in corso di validità (passaporto italiano, carta d’identità italiana oppure, in alternativa, documento d’identità o passaporto straniero con foto recente);
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Fotocopia semplice del documento d’identità della persona adottata in corso di validità (documento d’identità o passaporto straniero con foto recente);
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Prova di residenza intestata alla persona adottata maggiorenne. Consultare l’elenco dei documenti accettati: LINK
QUANDO LA PERSONA ADOTTATA È MINORENNE ALLA DATA DELLA RICHIESTA DI TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI ADOZIONE BRASILIANA
Ai fini del riconoscimento in Italia di una sentenza di adozione di un minore straniero, il genitore cittadino italiano deve risultare iscritto all’AIRE da almeno due anni.
In questi casi è necessario innanzitutto ottenere l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni del Comune di iscrizione AIRE del cittadino italiano. I documenti da presentare sono i seguenti:
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Modulo di richiesta debitamente compilato e firmato dal richiedente la cittadinanza italiana e firmato da entrambi i genitori adottivi del minore (nel caso in cui uno dei due non sia cittadino italiano, la firma deve essere autenticata in un notaio o cartorio);
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Modulo di riconoscimento di sentenza di adozione straniera debitamente compilato e firmato dal richiedente la cittadinanza italiana e firmato da entrambi i genitori adottivi del minore (con firma autenticata per chi non è cittadino italiano);
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Adozione, debitamente compilata e firmata dal richiedente la cittadinanza italiana e firmata da entrambi i genitori adottivi del minore (con firma autenticata per chi non è cittadino italiano);
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Copia del procedimento di adozione, con Apostille, delle cui parti principali devono essere presentate le seguenti (le fotocopie devono contenere, su ogni pagina, la dicitura “copia estratta dal Tribunale di Giustizia di…” oppure il timbro del medesimo Tribunale che certifichi l’autenticità), ossia:
-
Petizione iniziale
-
Verbale dell’istruttoria e del giudizio
-
Sentenza
-
Passaggio in giudicato (solitamente è un timbro apposto sulle ultime pagine della sentenza)
Attenzione: un’unica Apostille sarà sufficiente per l’intero procedimento, a condizione che le quattro parti principali sopra menzionate siano chiaramente indicate nel campo “Tipo di Documento”.
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Certificato di Oggetto e Stato attuale del procedimento, con Apostille;
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Traduzione giurata in italiano della documentazione indicata ai punti 4 e 5, eseguita da traduttore giurato, con Apostille;
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Certificato di nascita in versione integrale, rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile competente, originale e recente (emesso da meno di sei mesi), con Apostille e traduzione giurata in italiano, anch’essa con Apostille;
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Fotocopia semplice del documento d’identità del cittadino italiano in corso di validità (passaporto italiano, carta d’identità italiana oppure, in alternativa, documento d’identità o passaporto straniero con foto recente);
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Fotocopia semplice del documento d’identità dell’altro genitore adottivo in corso di validità (passaporto italiano, carta d’identità italiana oppure, in alternativa, documento d’identità o passaporto straniero con foto recente);
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Prova di residenza intestata al genitore cittadino italiano. Consultare l’elenco dei documenti accettati: LINK
Attenzione: Questo Consolato non accetta copie autenticate di documenti originali. Qualora l’ufficio notarile o il cartorio emetta un timbro di copia autenticata su un documento originale che verrà consegnato a questa sede (es. traduzione con firma digitale), esso perderà la propria validità.
I documenti con Apostille che originariamente erano elettronici devono rispettare i requisiti dell’art. 14, §1 del Provvedimento n. 62 del CNJ del 14/11/2017, il quale stabilisce:
Art. 14. Il documento elettronico presentato all’autorità che emette l’Apostille, o da essa rilasciato, può essere apostillato indipendentemente dalla stampa su carta, purché sia in un formato compatibile con il sistema del CNJ e firmato con certificato digitale secondo l’Infrastruttura delle Chiavi Pubbliche Brasiliane (ICP), nel rispetto dell’architettura degli Standard di Interoperabilità del Governo Elettronico (e-Ping).
§1º Conclusa l’apostillazione del documento elettronico, l’autorità dovrà stamparne una copia, certificando che si tratta di una stampa dell’originale elettronico, e allegarla all’Apostille da consegnare al richiedente.
Pertanto, anche se viene stampata una copia del documento digitale, NON deve riportare il timbro di copia autenticata.