In base alla nuova legge n.91 del 1992, aggiornata dalla legge 74 del 2025, è possibile presentare a questa sede al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e la successiva trasmissione al Comune competente, l’atto di nascita di figlio minorenne nato all’estero, SOLO se si applica una delle seguenti condizioni (in casi diversi veda la pagina Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge”):
1- Il minore in questione ha un ascendente di primo o di secondo grado che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
2- Il minore ha un genitore o adottante che sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
3- Il minore NON è in possesso di altra cittadinanza.
In tali casi, il genitore cittadino italiano residente in questa circoscrizione consolare e regolarmente iscritto all’AIRE dovrà inviare, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno o SEDEX, al seguente indirizzo:
A/C UFFICIO STATO CIVILE, Consolato d’Italia in Recife, Rua Padre Carapuceiro 706, 13º andar, Boa Viagem, Recife – CEP 51020-280,
la documentazione elencata nelle sezioni sottostanti:
IL MINORE POSSIEDE UN ASCENDENTE DI PRIMO O SECONDO GRADO CHE POSSEGGA, O CHE AL MOMENTO DEL DECESSO POSSEDESSE, ESCLUSIVAMENTE LA CITTADINANZA ITALIANA
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Estratto per riassunto dell’atto di nascita in forma integrale (verbo ad verbum), rilasciato dall’ufficio di stato civile competente, in originale e recente (emesso da meno di sei mesi), munito di Apostille e con traduzione giurata diretta in lingua italiana, anch’essa munita di Apostille;
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Modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, debitamente compilato dal genitore cittadino italiano e sottoscritto da entrambi i genitori del minore (qualora l’altro genitore sia straniero/non italiano, il modulo deve essere mutino di riconoscimento di firma per autenticità). In caso di mancanza della firma di uno dei genitori, il genitore richiedente dovrà fornire al Consolato le ultime informazioni note relative all’altro genitore (telefono, indirizzo postale e/o e-mail) e le motivazioni dell’assenza di consenso;
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Copia semplice del documento di identità valido del genitore cittadino italiano: carta d’identità o passaporto emesso da meno di 10 anni (NON sono accettate patenti di guida né documenti professionali);
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Copia semplice del documento di identità valido dell’altro genitore (italiano o straniero): carta d’identità o passaporto emesso da meno di 10 anni (NON sono accettate patenti di guida né documenti professionali);
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Certificato di residenza intestato al genitore convivente con il minore, emesso da non oltre tre mesi e contenente l’indirizzo completo (vedere elenco documenti di residenza accettati QUI);
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Estratto di trascrizione dell’atto di nascita del genitore italiano, con annotazioni relative al possesso/mantenimento della cittadinanza italiana, alla data di acquisto/riconoscimento e allo stato civile aggiornato, rilasciato dal Comune competente;
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Registro Nazionale degli Stranieri (RNE o RNM);
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Certificato negativo di naturalizzazione degli ascendenti (di primo e/o secondo grado) esclusivamente italiani che trasmettono la cittadinanza al minore, oppure, se presente, certificato di naturalizzazione con dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza straniera anteriore alla nascita del figlio minore;
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Autodichiarazione storica di residenza dell’ascendente (di primo e/o secondo grado) esclusivamente italiano che trasmette la cittadinanza al minore.
IL MINORE POSSIEDE UNO DEI GENITORI O L’ADOTTANTE CHE ABBIA RISIEDUTO IN ITALIA PER ALMENO DUE ANNI CONSECUTIVI DOPO L’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PRIMA DELLA NASCITA O ADOZIONE DEL FIGLIO
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Estratto per riassunto dell’atto di nascita in forma integrale (verbo ad verbum), rilasciato dall’ufficio di stato civile competente, in originale e recente (emesso da meno di sei mesi), munito di Apostille e con traduzione giurata diretta in lingua italiana, anch’essa munita di Apostille;
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Modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, debitamente compilato dal genitore cittadino italiano e sottoscritto da entrambi i genitori del minore (qualora l’altro genitore sia straniero/non italiano, il modulo deve essere mutino di riconoscimento di firma per autenticità). In caso di mancanza della firma di uno dei genitori, il genitore richiedente dovrà fornire al Consolato le ultime informazioni note relative all’altro genitore (telefono, indirizzo postale e/o e-mail) e le motivazioni dell’assenza di consenso;
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Copia semplice del documento di identità valido del genitore cittadino italiano: carta d’identità o passaporto emesso da meno di 10 anni (NON sono accettate patenti di guida né documenti professionali);
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Copia semplice del documento di identità valido dell’altro genitore (italiano o straniero): carta d’identità o passaporto emesso da meno di 10 anni (NON sono accettate patenti di guida né documenti professionali);
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Certificato di residenza intestato al genitore convivente con il minore, emesso da non oltre tre mesi e contenente l’indirizzo completo (vedere elenco documenti di residenza accettati QUI);
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Estratto di trascrizione dell’atto di nascita del genitore italiano, con annotazioni relative al possesso/mantenimento della cittadinanza italiana, alla data di acquisto/riconoscimento e allo stato civile aggiornato, rilasciato dal Comune competente;
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Certificato rilasciato dal Comune italiano attestante che uno dei genitori o l’adottante abbia risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo l’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.
IL MINORE NON POSSIEDE ALTRA CITTADINANZA
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Estratto per riassunto dell’atto di nascita in forma integrale (verbo ad verbum), in originale e recente (emesso da meno di sei mesi), rilasciato in un Paese o in una situazione che non attribuisca automaticamente un’altra cittadinanza, né iure soli (per nascita sul territorio) né iure sanguinis (per filiazione), munito di Apostille e con traduzione giurata diretta in lingua italiana, anch’essa munita di Apostille;
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Modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione, debitamente compilato dal genitore cittadino italiano e sottoscritto da entrambi i genitori del minore (qualora l’altro genitore sia straniero/non italiano, il modulo deve essere mutino di riconoscimento di firma per autenticità). In caso di mancanza della firma di uno dei genitori, il genitore richiedente dovrà fornire al Consolato le ultime informazioni note relative all’altro genitore (telefono, indirizzo postale e/o e-mail) e le motivazioni dell’assenza di consenso;
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Copia semplice del documento di identità valido del genitore cittadino italiano: carta d’identità o passaporto emesso da meno di 10 anni (NON sono accettate patenti di guida né documenti professionali);
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Copia semplice del documento di identità valido dell’altro genitore (italiano o straniero): carta d’identità o passaporto emesso da meno di 10 anni (NON sono accettate patenti di guida né documenti professionali);
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Certificato di residenza intestato al genitore convivente con il minore, emesso da non oltre tre mesi e contenente l’indirizzo completo (vedere elenco documenti di residenza accettati QUI);
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Estratto di trascrizione dell’atto di nascita del genitore italiano, con annotazioni relative al possesso/mantenimento della cittadinanza italiana, alla data di acquisto/riconoscimento e allo stato civile aggiornato, rilasciato dal Comune competente.
Si ricorda che la paternità/maternità socio-affettiva non è attualmente riconosciuta in Italia: i documenti e i certificati che attestano questo status non vengono trasmessi e il cognome del bambino non può includere il cognome del genitore socio-affettivo.
IN CASO DI FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO
Qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura: “foram declarantes os pais” (sono dichiaranti entrambi i genitori), è necessario presentare l´atto di nascita integrale (“inteiro teor”) originale e recente (rilasciato da meno di sei mesi) con apostille e traduzione fatta dall’idioma originale direttamente all’italiano da traduttore giurato anch’essa con apostille e un atto notarile brasiliano (“declaração pública de reconhecimento de maternidade/paternidade“) sottoscritta dalla parte non presente al momento della dichiarazione e alla quale:
- se il figlio è MINORE di 14 anni: il genitore dichiarante dell’atto di nascita deve essere presente alla stesura dell’atto per dare il proprio consenso (vedi modulo di riconoscimento di paternità/maternità di figlio MINORE di 14 anni)
- se il figlio è MAGGIORE di 14 anni: il figlio deve essere presente per dare il proprio consenso alla stesura dell’atto di riconoscimento paterno/materno (vedi modulo di riconoscimento di paternità/maternità di figlio MAGGIORE di 14 anni).
Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere effettuata presso un Notaio (Tabelião de Notas) e deve essere munita di Apostille e tradotta in italiano da traduttore giurato e tale traduzione deve anch’essa essere accompagnata dall’Apostille.
IN CASO DI NASCITA IN UN PAESE ESTERO
Qualora il figlio minore di un cittadino italiano residente in questa circoscrizione consolare sia nato in un altro Paese straniero che non il Brasile, il genitore deve inviare a questa sede la documentazione richiesta per la trascrizione della nascita di figlio minorenne descritta nel sito web della rappresentazione diplomatico consolare d’Italia del luogo della nascita.
Non si accetta il certificato di trascrizione in Brasile dell’atto di nascita.
PER CASI PARTICOLARI NON PREVISTI NELLE PRESENTI ISTRUZIONI SI PREGA DI CHIEDERE CHIARIMENTI DIRETTAMENTE AL SETTORE DI STATO CIVILE, SCRIVENDO ALLA MAIL: statocivile.recife@esteri.it