FAQ – PARTE GENERALE
È necessario fissare un appuntamento?
Alcuni settori lo richiedono. Qui tutte le info.
Come posso entrare in contatto con i vostri funzionari?
Il modo più rapido ed efficace per entrare in contatto con i nostri uffici è inviare un´email all´indirizzo consolato.recife@esteri.it o agli indirizzi di posta elettronica specifici per ogni settore (qui elencati), cui rispondiamo nel minor tempo possibile.
In alternativa è possibile contattarci sulla Pagina Facebok Ufficiale di questo Consolato: https://www.facebook.com/consolatorecife/
Il centralino (+55 81 30354700) funziona dal lunedì al venerdì dalle 15h e alle 17h (ora brasiliana), ma a causa delle numerose richieste è vivamente consigliato utilizzare le email.
Dove posso trovare i contatti email?
Alla voce “Gli Uffici”
Qual è il conto corrente su cui effettuare i pagamenti?
Le tasse consolari possono essere pagate attraverso deposito bancario nel seguente conto corrente:
Banco Santander 033
agência: 4500
conta corrente 13-000026-7
CONSOLATO D ITALIA RECIFE
CNPJ: 04.038.965/0001-24
Dove debbo rivolgermi per ottenere una traduzione ufficiale?
Ad un traduttore giurato brasiliano. Però affinchè la traduzione abbia validità anche in Italia la traduzione deve essere apostillata. È possibile trovare l’elenco dei traduttori giurati nel sito della giunta commerciale (Junta Comercial) dello stato d’interesse.
FAQ – ANAGRAFE
L’iscrizione AIRE è obbligatoria?
Sì. L’obbligatorietà è prevista dalla Legge n. 470 del 27 ottobre 1988.
Chi ha l´obbligo di iscriversi all´AIRE?
Tutti i cittadini italiani che risiedono all’estero. Quindi non solo chi è cittadino italiano perché nato in Italia da genitori italiani, ma anche chi ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o iure matrimoni e anche le persone che hanno acquistato la cittadinanza italiana per naturalizzazione o a seguito di adozione (minori).
Mi sono appena trasferito/a in Brasile. Entro quanto tempo devo fare l´iscrizione/aggiornamento AIRE?
I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero per un periodo superiore a 12 mesi hanno l’obbligo di informare il Consolato competente territorialmente entro 90 giorni dall’arrivo nel paese straniero per l’aggiornamento dello Schedario Consolare e per richiedere al Comune italiano di provenienza, per il tramite dello stesso Consolato, l’iscrizione all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero – di competenza del Comune).
Come faccio l’iscrizione/aggiornamento AIRE?
È possibile farlo online attraverso il portale FAST IT al seguente indirizzo: https://serviziconsolarionline.esteri.it/ScoFE/index.sco
Trascorsi i 90 giorni, posso ancora regolarizzare la mia posizione anagrafica?
È obbligatorio e possibile regolarizzare la propria posizione anagrafica anche trascorsi i prescritti 90 giorni. N.B. Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare quelle riguardanti il cambio di indirizzo, oltre a rappresentare una violazione di legge, rende impossibile il contatto con il cittadino, sia per informazioni personali, sia per il ricevimento delle cartoline o dei plichi elettorali in caso di votazioni e rallenta l’eventuale richiesta del passaporto o di naturalizzazione italiana del coniuge straniero.
FAQ – STATO CIVILE
Per quali atti ho l’obbligo di richiedere la trascrizione in Italia?
I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile che si verifichino durante la loro permanenza all’estero. E’ dunque loro obbligo consegnare i relativi atti (nascita, matrimonio, decesso) o la relativa documentazione (divorzio, riconoscimento di figli, cambio di nome, ecc.) all’Ufficio Consolare territorialmente competente.
Per i cittadini iscritti all’AIRE, l’Ufficio Consolare si occupa di aggiornare il proprio schedario e di trasmettere gli atti di stato civile al Comune italiano di riferimento.
I cittadini possono consegnare gli atti di stato civile, debitamente apostillati e tradotti, anche direttamente al Comune italiano di appartenenza (art. 12, comma 11, DPR 396/2000). In questi casi, dopo aver consegnato direttamente l’atto al Comune, è comunque consigliabile consegnare all’Ufficio Consolare un esemplare dell’estratto dell’atto emesso dal Comune per l’aggiornamento dei dati dello schedario consolare.
Come faccio a registrare una nascita, un matrimonio o un decesso (avvenuto in ITALIA)?
Nel caso in cui lo stato civile di un cittadino italiano iscritto all’AIRE subisca una variazione direttamente in Italia (celebrazione di un matrimonio, nascita di un figlio, decesso di un familiare, sentenza di divorzio ecc.) è necessario consegnare all’Ufficio Consolare un esemplare dell’estratto dell’atto emesso dal Comune per l’aggiornamento dei dati dello schedario consolare.
Come faccio a registrare una nascita avvenuta in BRASILE?
L’Ufficio di Stato Civile si occupa di trasmettere in Italia gli atti di stato civile rilasciati dagli Uffici di stato civile brasiliani (Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais) dei cittadini iscritti all’AIRE e residenti nella circoscrizione di competenza del Consolato (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraìba, Rio Grande do Norte, Cearà, Piauì, Maranhão).
Ai fini della loro trascrizione in Italia è necessario che tali atti posseggano i seguenti requisiti:
- siano atti integrali (“na forma de inteiro teor”);
- siano originali (non sono dunque valide le fotocopie, ma è necessaria la consegna di una “seconda via originale” rilasciata dal “Cartório”);
- siano stati rilasciati da meno di 6 mesi;
- siano apostillati da un Cartório notarile prima della consegna;
- siano tradotti ufficialmente in lingua italiana (traduzione ufficiale anch’essa apostillata).
I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto, la loro nascita deve essere registrata in Italia.
La comunicazione della nascita costituisce un obbligo di legge e deve essere effettuata “senza indugio”. Si consiglia vivamente di effettuarla entro 1 mese dalla nascita, nell’interesse del minore.
AVVERTENZA: non sarà possibile effettuare la trascrizione dell’atto di nascita al compimento dei 18 anni. In tal caso, l’interessato dovrà fare richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
A seconda che il figlio minore sia nato all’interno del matrimonio (figlio legittimo) ovvero da genitori non sposati (figlio naturale) è necessario produrre la seguente documentazione per richiedere la trascrizione del relativo atto in Italia:
– FILIAZIONE MATRIMONIALE (nascita all’interno del matrimonio)
Si considera nato nel matrimonio (figlio legittimo) il figlio nato dopo i 180 gg. dalla celebrazione del matrimonio dei genitori e non oltre i 300 giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio dei genitori. In tal caso, la documentazione richiesta è la seguente:
- Estratto integrale dell’atto di nascita (“segunda via original na forma de inteiro teor”), originale e recente, apostillato e tradotto in italiano da traduttore giurato (anche la traduzione deve essere apostillata);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, debitamente compilata e firmata dal richiedente (in caso di minore, il genitore cittadino italiano) accompagnato da fotocopia (semplice) del documento d’identità (passaporto italiano, carta d’identità o, in alternativa, un documento d’identità straniero con foto recente);
- Documento che attesti la residenza (bolletta della luce, del telefono, condominio, ecc.) intestata al genitore cittadino italiano (in caso di registro di figlio minorenne).
– FILIAZIONE EXTRAMATRIMONIALE (nascita fuori dal matrimonio)
Si considera nato fuori dal matrimonio (figlio naturale) il figlio nato da genitori non sposati oppure nato prima dei 180 gg. dalla celebrazione del matrimonio dei genitori e dopo i 300 giorni dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio dei genitori. In tal caso, la documentazione richiesta è la seguente:
1. Estratto integrale dell’atto di nascita (“na forma de intero teor”) e, qualora il certificato di nascita non riporti la dicitura: “foram declarantes os pais” (sono stati i dichiaranti entrambi i genitori) è necessario un atto aggiuntivo di “declaração pública de reconhecimento de maternidade/paternidade” sottoscritta dal genitore non presente al momento della dichiarazione e:
– se il figlio è minore di 14 anni, il genitore dichiarante al momento della nascita deve dare l’assenso (vedi sul sito web del Consolato il modello di riconoscimento di paternità/maternità di figlio minore di 14 anni);
– se il figlio è maggiore di 14 anni, lo stesso deve dare il proprio consenso al riconoscimento paterno/materno (vedi sul sito web del Consolato il modello di riconoscimento di paternità/maternità di figlio maggiore di 14 anni);
Questa dichiarazione aggiuntiva deve essere fatta presso un Notaio (Tabelião de Notas) e deve essere apostillata dal competente ufficio notarile brasiliano (Cartorio) e tradotta in italiano da un traduttore giurato (anche la traduzione deve essere apostillata).
Nel caso in cui entrambi i genitori siano italiani ed appartengano o siano residenti presso Comuni diversi – salvo diverso accordo tra di loro – l’atto di nascita verrà trascritto presso il Comune di riferimento della madre.
Come faccio a registrare un matrimonio avvenuto in BRASILE?
L’Ufficio di Stato Civile si occupa di trasmettere in Italia gli atti di stato civile rilasciati dagli Uffici di stato civile brasiliani (Cartórios de Registro Civil) dei cittadini iscritti all’AIRE e residenti nella circoscrizione di competenza Consolato (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraìba, Rio Grande do Norte, Cearà, Piauì, Maranhão).
È cura del cittadino italiano che ha contratto matrimonio presentare al Consolato competente l’atto di matrimonio rilasciato dalle competenti Autorità locali per il successivo inoltro al comune italiano competente per la trascrizione.
Per effettuare la comunicazione di un matrimonio, bisogna presentare all’Ufficio Consolare i seguenti documenti:
- “Segunda via na forma de INTEIRO TEOR” (estratto integrale) dell’atto di matrimonio, emesso dal competente Ufficio di Stato Civile (Cartorio), originale e recente, apostillato dal competente ufficio notarile brasiliano (Cartorio) e tradotto in italiano;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione compilata e firmata dal coniuge, cittadino italiano, accompagnato da fotocopia (semplice) del documento d’identità (passaporto italiano, carta d’identità o, in alternativa, un documento d’identitá straniero con foto recente);
- Documento che attesti la residenza (bolletta della luce, del telefono, condominio, ecc.).
Attenzione: se il matrimonio è stato celebrato prima del 27/04/1983 occorre presentare anche il certificato di nascita della moglie.
I brasiliani che intendono contrarre matrimonio in Italia devono soltanto apostillare i documenti presso un ufficio notarile brasiliano (Cartorio). NON devono rivolgersi a questo Consolato.
Per poter trascrivere un atto di matrimonio in Italia è necessario che il cittadino italiano al quale l’atto di matrimonio si riferisce sia di stato civile libero ovvero divorziato. Nel caso in cui il cittadino sia già stato sposato e il matrimonio in questione abbia cessato di produrre effetti sarà necessario, qualora non lo abbia già fatto prima, che l’interessato produca l’atto del primo matrimonio e la relativa sentenza di cessazione degli effetti civili con dichiarazione di passaggio in giudicato. Entrambi gli atti dovranno essere apostillati e tradotti (traduzione anch’essa apostillata).
Come faccio a registrare un divorzio avvenuto in BRASILE?
L’Ufficio di Stato Civile si occupa di trasmettere in Italia gli atti di stato civile rilasciati dagli Uffici di stato civile brasiliani (Cartórios deRegistro Civil) dei cittadini iscritti all’AIRE e residenti nella circoscrizione di competenza del Consolato (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraìba, Rio Grande do Norte, Cearà, Piauì, Maranhao).
A seconda che il divorzio sia avvenuto in “Cartorio” o giudizialmente, è necessario produrre la seguente documentazione per richiedere la trascrizione del relativo atto in Italia.
a) DIVORZIO IN “CARTORIO”
Se il divorzio è avvenuto in Cartório tramite “Escritura Pública di Divórcio”, è necessario presentare presso l’ufficio consolare i seguenti documenti:
- Modulo richiesta trascrizione atto di divorzio;
- Scrittura pubblica di divorzio (“seconda via originalei” rilasciata dal “Cartorio”) debitamente apostillata;
- Traduzione ufficiale dell’atto in lingua italiana (anch’essa apostillata);
- Copia di un documento di identità del richiedente;
b) DIVORZIO GIUDIZIALE
Se invece il divorzio è stato pronunciato attraverso una sentenza giudiziale, è necessario presentare presso l’ufficio consolare i seguenti documenti:
- Modulo richiesta trascrizione atto di divorzio;
- copia della sentenza di divorzio con dichiarazione di passaggio in giudicato consegnata direttamente dal Tribunale con il timbro del cancelliere in originale (non può essere copia certificata della copia del Tribunale), debitamente apostillata;
- traduzione in italiano della sentenza effettuata da un traduttore ufficiale brasiliano (tradutor juramentado), debitamente apostillata;
- Copia di un documento di identità del richiedente.
ATTENZIONE: NON è considerata valida per la trascrizione in Italia l’annotazione di divorzio nell’atto di matrimonio.
Come faccio a registrare un decesso avvenuto in BRASILE?
L’Ufficio di Stato Civile si occupa di trasmettere in Italia gli atti di stato civile rilasciati dagli Uffici di stato civile brasiliani (Cartórios de Registro Civil).
La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia. I documenti necessari per registrare il decesso sono:
- Modulo richiesta trascrizione atto di morte;
- Atto originale di morte (“seconda via originale”) debitamente apostillato;
- Traduzione ufficiale dell’atto in lingua italiana (anch’essa apostillata);
- Copia di un documento di identità del richiedente.
Come faccio a registrare una nascita, un matrimonio, un decesso, avvenuti in ALTRI PAESI?
Per gli atti di stato civile rilasciati da altri Paesi (cioè non rilasciati dalle Autorità brasiliane) è consigliabile rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico/consolare italiana territorialmente competente (si suggerisce di visitarne il relativo sito web) anche per verificare le caratteristiche specifiche che gli atti devono possedere per essere trascritti in Italia e le formalità di legalizzazione, apostilla e traduzione.
Come possono essere presentate queste documentazioni?
La documentazione di stato civile può essere inviata tramite posta ordinaria, raccomandata o Sedex all’indirizzo: “CONSOLATO D’ITALIA – RECIFE – c.a. Settore di Stato Civile – Rua Padre Carapuceiro 706, 13º andar, Boa Viagem, Recife. CEP: 51.020-280”.
FAQ – CITTADINANZA
Dove posso far tradurre documenti in portoghese in italiano?
Consultate il sito web del Board of Trade dello Stato di interesse per verificare l’elenco dei traduttori iscritti all’albo.
Quali documenti italiani dell’ascendente sono accettati?
L’Estratto dell’Atto di Nascita, in originale, rilasciato dal Comune competente, contenente la filiazione e la cittadinanza. Questo documento deve essere richiesto direttamente al Comune italiano in cui l’ascendente è nato. Nel caso in cui il Comune comunichi che non è possibile rilasciare l’Estratto dell’Atto di nascita perché l’ascendente è nato quando in Italia non esistevano i registri civili, si può presentare una dichiarazione del Comune con questa informazione e il certificato di battesimo, anch’esso in originale, rilasciato dalla parrocchia locale, contenente la filiazione, e legalizzato dalla Curia vescovile competente. Anche gli eventuali certificati di matrimonio e di morte avvenuti in Italia devono essere presentati in originale.
Il mio antenato italiano si è sposato due volte. Cosa devo presentare?
È necessario presentare il primo matrimonio, la morte della prima moglie (o l’eventuale divorzio) e poi il secondo matrimonio. Tutti i certificati del registro civile brasiliano devono essere accompagnati dall’Apostille.
Cosa devo presentare in caso di nascita, matrimonio, morte o divorzio di richiedenti al di fuori del territorio brasiliano?
Sarà necessario ottenere il relativo certificato dalle autorità del Paese in cui è stato originariamente registrato. L’originale del certificato straniero deve essere presentato con il riconoscimento del Consolato italiano competente e la traduzione dalla lingua straniera direttamente in italiano, anche secondo le indicazioni della locale rappresentanza consolare italiana. I certificati rilasciati dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, devono essere presentati in formato plurilingue, secondo l’accordo tra questi Paesi e l’Italia. È essenziale informare l’anagrafe competente per il rilascio di tali certificati che saranno presentati a un’autorità italiana. I certificati in formato multilingue non richiedono legalizzazione e traduzione. Informarsi presso le autorità italiane nei Paesi esteri se i documenti richiedono l’Apostille (in questo caso, solo la traduzione dovrà essere legalizzata dall’autorità italiana competente). Sottolineiamo che le annotazioni e le diciture a margine degli atti di stato civile (di matrimonio o divorzio, ad esempio) non hanno valore ai fini della registrazione in Italia. Vi informiamo che, in caso di dubbi nell’esame della documentazione, potranno essere richiesti ulteriori documenti.
I coniugi hanno diritto alla cittadinanza italiana?
Le donne sposate con un cittadino italiano fino al 27 aprile 1983 hanno diritto al riconoscimento automatico della cittadinanza quando viene riconosciuta quella del marito. Lo stesso vale per le donne che hanno successivamente divorziato dal cittadino italiano. I coniugi di sesso femminile che si sono sposati dopo il 27 aprile 1983 e i coniugi di sesso maschile, indipendentemente dalla data del matrimonio, non hanno diritto automaticamente alla cittadinanza italiana. Gli interessati possono richiedere la naturalizzazione italiana per matrimonio quando il coniuge è già cittadino italiano e l’atto di matrimonio è già stato registrato in un Comune italiano. Le istruzioni sono disponibili su questo sito web.
Se il mio certificato di matrimonio contiene una voce o un’annotazione di divorzio, è ancora necessario presentare l’intero processo di divorzio?
Sì, è necessario presentare la pratica di divorzio, perché le annotazioni a margine degli atti di stato civile non hanno valore ai fini della registrazione in Italia. È necessario presentare la documentazione di divorzio, come indicato sopra.
Nei certificati brasiliani ci sono errori di dati e/o differenze ortografiche tra nome e cognome. Cosa devo fare?
Raccomandiamo di correggere tutti gli errori e le incongruenze riscontrate nei certificati. I certificati devono essere standardizzati con i dati corretti e deve essere presentato un certificato originale completo, che indichi chiaramente tutte le rettifiche apportate al certificato. Se i cambiamenti nella documentazione sollevano dubbi sull’identità della persona, il Consolato può richiedere ulteriore documentazione.
Non sono riuscito a trovare in nessun ufficio anagrafico il certificato di nascita/matrimonio/morte di uno degli ascendenti della linea di trasmissione della cittadinanza italiana. Posso presentare il certificato negativo di iscrizione rilasciato dall’ufficio anagrafe?
No, perché i certificati negativi non sono accettati come prova di registrazione civile.
Non ho rispettato la scadenza per la presentazione della domanda, cosa devo fare?
Purtroppo, coloro che non hanno presentato la domanda entro il termine stabilito dalla convocazione (3 mesi) hanno visto annullata la loro domanda. Tuttavia, se sono ancora interessati, possono inviare una nuova domanda, che sarà registrata nella lista d’attesa, e attendere una futura convocazione.
Un parente ha già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza in un Comune italiano o in un altro Consolato. Cosa devo presentare?
Al momento della convocazione da parte di questo Consolato, sarà necessario presentare tutta la documentazione, dall’antenato italiano al richiedente, secondo le istruzioni disponibili.
Ogni richiedente della stessa famiglia deve presentare tutta la documentazione dell’antenato italiano?
No, è sufficiente una copia della documentazione relativa all’antenato comune per tutti i discendenti e l’autorizzazione all’uso di questa documentazione da parte degli altri richiedenti.
Un parente ha già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza dal Consolato italiano di Recife. Questo riduce il tempo di attesa per la convocazione?
No. Il fatto che un parente abbia già ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana in questo Consolato non riduce i tempi di attesa, poiché la fila è uguale per tutti. Dopo la convocazione, tuttavia, non sarà necessario presentare nuovamente i documenti degli antenati comuni che sono già stati presentati dai parenti in questo Consolato.
Chi ha perso la cittadinanza italiana può ottenerla di nuovo?
Il cittadino italiano che ha ottenuto la cittadinanza straniera prima del 16 agosto 1992, e quindi ha perso la cittadinanza italiana, può ottenerla nuovamente se risiede nel territorio italiano e dichiara al Comune di voler riacquistare la cittadinanza italiana. Chi ha ottenuto la cittadinanza straniera dopo il 16/08/1992 ha mantenuto la cittadinanza italiana, a meno che non vi abbia espressamente rinunciato.
È necessario avere un passaporto italiano per essere considerati cittadini italiani?
No, il passaporto è solo un documento di viaggio. I discendenti di italiani di tutte le generazioni per linea paterna e i discendenti di donne italiane nate dopo il 01/01/1948 possono avere la cittadinanza italiana iure sanguinis, indipendentemente dal rilascio del passaporto italiano.
Il Consolato può aiutare nella ricerca di documenti per il riconoscimento della cittadinanza italiana?
No. Trattandosi di una questione personale, il Consolato non può fornire assistenza nella ricerca, né si assume alcuna responsabilità per i servizi forniti da terzi. Il Consolato non dispone di un elenco di tutti gli immigrati sbarcati in Brasile, ma solo di un registro dei cittadini italiani che hanno comunicato al Consolato di essere residenti in questa circoscrizione consolare. L’Ambasciata e i Consolati italiani non tengono un registro degli immigrati italiani in Brasile. La Polizia federale brasiliana conserva i registri degli immigrati che hanno ottenuto la registrazione come stranieri. Per individuare il registro, l’interessato deve disporre di informazioni relative alla data di sbarco dell’ascendente in Brasile.
FAQ – PASSAPORTI
Qual è la tassa per il rilascio del passaporto?
L’importo della tassa per il rilascio del passaporto può essere verificata sul nostro sito: https://consrecife.esteri.it/it/chi-siamo/la-rete-consolare/tariffe-consolari/
Come posso pagarla?
La tassa può essere pagata in contanti o attraverso la presentazione di comprovante di versamento sul nostro conto corrente. Le coordinate bancarie sono disponibili su: https://consrecife.esteri.it/it/chi-siamo/la-rete-consolare/tariffe-consolari/
Che documenti bisogna presentare per la domanda di passaporto?
Per le informazioni relative alla domanda di passaporto è possibile consultare la pagina dedicata:
https://consrecife.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/passaporti-e-carte-didentita/, ove troverà le norme, i moduli di richiesta e la lista dei documenti da presentare.
Per poter richiedere il rilascio del passaporto è necessaria l´iscrizione AIRE?
Si, per il rilascio del passaporto è obbligatorio essere iscritti all´AIRE di questo Consolato e che il proprio Stato Civile (matrimonio, figli minori…) sia sempre aggiornato.
La invitiamo a verificare quanto necessario, sul nostro sito, seguendo il percorsonelle seguenti sezioni:
In caso di figli minori, è necessaria l’autorizzazione dell’altro genitore ai fini del rilascio del passaporto?
Si, per i figli minori è sempre necessario il consenso di entrambi i genitori.
FAQ – STUDIO
Posso richiedere l’immatricolazione a più di un corso ovvero università?
Sì, basta compilare un modulo di pre-iscrizione per ogni corso o università.
Qual è la differenza tra Dichiarazione di Valore “ai fini professionali” e “ai fini di studio”?
Mentre che la Dichiarazione di valore “ai fini di studio” è gratuita e serve alla sola prosecuzione degli studi, quella “ai fini professionali” è a pagamento e serve per lavorare in Italia ovvero richiedere l’equipollenza del titolo professionale.
Devo pagare una tassa?
Solo la Dichiarazione di Valore “ai fini professionali” richiede il pagamento (controllare la tabella delle tasse consolari sul sito web di questo Consolato).
Dopo la presentazione della domanda di pre-iscrizione universitaria al Consolato, cosa dovrei fare?
È necessario attendere la risposta dell’Università italiana (l’accettazione o il rifiuto dello studente).
Nel caso in cui lo studente sia stato accettato dall’Università italiana, il medesimo dovrà richiedere il visto di studio al settore competente in questo Consolato.
FAQ – VISTI
Qual è il tempo massimo per entrare in Italia come turista?
90 giorni ogni 180, a partire dal primo ingresso
Un cittadino brasiliano per turismo ha bisogno di visto?
No, cittadini Brasiliani non hanno bisogno di visto, purché non superino i 90 giorni previsti dalla legge
Un Brasiliano che ha una doppia cittadinanza con un paese europeo, ad esempio il Portogallo, deve chiedere il visto per andare in Italia?
No, non è necessario richiedere il visto
Cittadini/e brasiliani spostati con cittadini/e italiani/e hanno bisogno di visto per andare a vivere in Italia?
In questo caso il cittadino brasiliano/a potrà accompagnare il coniuge entrando come turista, ricordano però di regolarizzare la sua presenza recandosi in Questura, dove verrà fatta regolare richiesta di permesso di soggiorno in qualità di coniuge di cittadino italiano.
Dove posso ottenere maggiori informazioni sui visti?
Leggendo la pagina dedicata: https://consrecife.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/visti/