Gli ingressi per lavoro autonomo nell’ambito delle quote sono ammessi solo ed esclusivamente a favore delle seguenti categorie, indicate nel decreto flussi vigente:
a) imprenditori che svolgono attività di interesse per l’economia italiana;
b) liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate, oppure non regolamentate le cui associazioni di categoria siano comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione ed autorizzate ad emettere certificazione di qualità e qualificazione professionale del loro associato. Vedi sito MISE: https://www.mimit.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2027474:professioni-non-organizzate-in-ordini-o-collegi-elenco-delle-associazioni-professionali ;
c) figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d’ingresso;
d) artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati;
e) cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221
Per questo tipo di visto, tutte le procedure si svolgono esclusivamente in Italia. Il Consolato può rilasciare il visto solo al termine di queste procedure e solo dopo aver ricevuto la seguente documentazione:
- Dichiarazione di non sussistenza di motivi ostativi, rilasciata dalla competente Autorità amministrativa italiana, nel caso in cui sia richiesto il possesso di autorizzazioni o licenze, denunce di attività o iscrizioni in appositi registri o albi. La data della dichiarazione non deve essere inferiore a tre mesi;
- Attestazione dei parametri di riferimento riguardante le risorse finanziarie occorrenti per l’esercizio dell’attività lavorativa, anche per le attività che non richiedono abilitazioni od autorizzazioni, rilasciata dalla CCIAA (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) competente per il luogo in cui si svolgerà l’attività autonoma o dai competenti ordini professionali. L’attestazione dovrà essere comunque d’importo non inferiore al triplo della somma pari alla capitalizzazione, su base annua, dell’importo mensile dell’assegno sociale (a partire da 20.000 Euro circa). Il reddito può considerarsi prodotto lecitamente anche ove non sia generato nel Paese di residenza, ma da fonti estere; in tal caso esso dovrà comunque essere attestato da idonea documentazione prodotta nel Paese di residenza. La data della dichiarazione non deve essere inferiore a tre mesi;
- Nulla osta della Questura competente per il luogo in cui si svolgerà l’attività autonoma. La data del nulla osta non deve essere inferiore a tre mesi.
- Dimostrazione del possesso di idonea sistemazione alloggiativa;
- Dimostrazione di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. (Il livello minimo di reddito per l’esenzione alla partecipazione alle spese sanitarie è attualmente pari a circa 8.500 euro);
Gli ingressi per lavoro autonomo fuori quota sono ammessi a favore delle seguenti categorie (ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettere a, b, c, d, del Testo Unico):
a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
d) traduttori e interpreti.
La competenza nella valutazione di merito sul contenuto e sulla forma contrattuale spetta alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro). Verificata la sussistenza degli altri requisiti e condizioni previsti, il visto sarà rilasciato solo in presenza di parere favorevole sul contratto da parte della DTL, che attesta espressamente che lo schema contrattuale non configura un rapporto di lavoro subordinato.
Per questo tipo di visto, tutte le procedure si svolgono esclusivamente in Italia. Il Consolato può rilasciare il visto solo al termine di queste procedure e solo dopo aver ricevuto la seguente documentazione:
- Certificazione della Direzione Territoriale del Lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, che attesta che lo schema del contratto d’opera professionale non configura un rapporto di lavoro subordinato;
- Copia del contratto d’opera;
- Nulla osta della Questura competente per il luogo in cui si svolgerà l’attività autonoma. La data del nulla osta non deve essere inferiore a tre mesi;
- Dimostrazione del possesso di idonea sistemazione alloggiativa;
- Dimostrazione di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. (Il livello minimo di reddito per l’esenzione alla partecipazione alle spese sanitarie è attualmente pari a circa 8.500 euro);
- prenotazione del volo, ricordando che al momento dell’acquisto del biglietto sarà necessario mantenere gli stessi scali aeroportuali indicati nella prenotazione del volo;
- Assicurazione di viaggio
- Prenotazione del volo, ricordando che al momento dell’acquisto del biglietto sarà necessario mantenere gli stessi scali aeroportuali indicati nella prenotazione del volo.
- Modulo D compilato
- Modulo riassuntivo compilato su PC
- Pagamento dei diritti consolari dell’importo specifico per il tipo di visto. Il tariffario dei visti, a causa delle variazioni dei tassi di cambio, è aggiornato trimestralmente e pubblicato nella pagina “Valori Percezioni Consolari” (Art. 29);
- Tutta la documentazione elencata qui sopra e nella sezione “INFORMAZIONI GENERALI PER TUTTI I TIPI DI VISTO/1. Documentazione” dovrà essere necessariamente presentata debitamente STAMPATA (NON sarà accettata se presentata sul cellulare o inviata per email).