Ai sensi della normativa italiana, per i lavoratori marittimi non è richiesto il nulla osta SUI. I marittimi stranieri (gente di mare) destinati ad essere imbarcati su navi battenti bandiera italiana sono esenti da visto per lavoro subordinato (art. 318 del Codice della navigazione come modificato dalla L. 88 del 16/03/2001), mentre gli stranieri addetti a servizi complementari di bordo / hotelerie (Legge n. 856 del 5 dicembre 1986) su navi italiane da crociera ottengono un visto per lavoro subordinato/marittimi.
L’articolo 13-ter del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, inserito dalla Legge di conversione n. 51/2022, ha modificato l’art. 27 del Decreto Legislativo n. 286/1998 introducendo il comma 1- septies, che amplia l’ambito di applicazione per il rilascio del visto nazionale per lavoro subordinato/marittimi estendendolo a coloro che imbarcano in Italia ANCHE SU NAVI BATTENTI BANDIERA STRANIERA (NON ITALIANA).
I richiedenti dovranno comunque presentare:
- richiesta formale della società armatrice, con l’indicazione della denominazione della nave, dell’attività lavorativa da svolgere, data di arrivo della nave nel porto e data di imbarco del marittimo;
- contratto di lavoro individuale del lavoratore marittimo;
- eventuale copia del contratto d’appalto, qualora il lavoratore non sia dipendente della società armatrice;
- certificato d’iscrizione della nave nel Registro italiano/internazionale;
- comunicazione ufficiale della Capitaneria di Porto a conferma della data di arrivo e del periodo di ormeggio nel porto di competenza della nave in questione.
- Prenotazione del volo, ricordando che al momento dell’acquisto del biglietto sarà necessario mantenere gli stessi scali aeroportuali indicati nella prenotazione del volo;
- Assicurazione di viaggio
- Modulo D compilato
- Modulo riassuntivo compilato su PC
- Pagamento dei diritti consolari dell’importo specifico per il tipo di visto. Il tariffario dei visti, a causa delle variazioni dei tassi di cambio, è aggiornato trimestralmente e pubblicato nella pagina “Valori Percezioni Consolari” (Art. 29);
- Tutta la documentazione elencata qui sopra e nella sezione “INFORMAZIONI GENERALI PER TUTTI I TIPI DI VISTO/1. Documentazione” dovrà essere necessariamente presentata debitamente STAMPATA (NON sarà accettata se presentata sul cellulare o inviata per email).